Hai chiesto un mutuo e la banca ti ha applicato condizioni peggiorative solo al momento della stipula?

Capita di riscontrare come vi siano delle differenze tra le condizioni pubblicizzate dalla Banca prima del mutuo e quelle poi effettivamente applicate al contratto.

Tali modifiche a volte intervengono quando il consumatore non può più defilarsi da contratto, come ad esempio quando vi è un termine breve per la stipula di un contratto definitivo. Questo il caso affrontato da una recente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario contro Deutsche Bank S.p.A.

Il “ricorso è invece incentrato sulla lesione del legittimo affidamento riposto dai ricorrenti sulla conclusione del contratto di mutuo alle condizioni concordate in sede di richiesta.Infatti, parte ricorrente sostiene che le previsioni sottoscritte in sede di presentazione della richiesta abbiano concorso, assieme all’assenza di successive comunicazioni sulle modifiche dei tassi, alla formazione di un legittimo affidamento circa il fatto che le condizioni applicate al mutuo sarebbero state quelle prospettate in sede precontrattuale.Sul punto la resistente riporta di aver comunicato, una settimana prima della stipula, (a mezzo e-mail del 23 ottobre 2015 inviata ai ricorrenti ed al notaio), le condizioni aggiornate“.

“Tale elemento a ben vedere non sposta tuttavia in maniera dirimente i termini della controversia: la prossimità alla data della stipula e l’affidamento dei clienti sull’accordo ormai raggiunto rendono la posizione in cui egli si trova meritevole di tutela, non potendosi consentire all’intermediario di modificare i termini dell’accordo pochi giorni prima della data della stipula. L’esperienza del reale rivela infatti come normalmente i ricorrenti si trovino nei fatti “costretti” ad accettare nuove condizioni peggiori delle precedenti, in quanto ormai impegnati con la parte venditrice a sottoscrivere l’atto di compravendita, facendo conto sull’erogazione del mutuo richiesto alla resistente. In effetti, le condizioni previste nel modulo di richiesta del mutuo equivalgono a proposta che viene accettata, col che si cristallizzano le posizioni”.

Così ABF Decisione N. 19208 del 17 settembre 2018.

Il procedimento contro Deutsche Bank si è concluso con la condanna della stessa banca al risarcimento di un ammontare pari alla differenza tra il tasso di interesse contrattualmente applicato e quello contenuto nel modulo di richiesta del mutuo.

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